Le attività commerciali disciplinate dal Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono non rispettare gli orari di apertura e di chiusura. Ad esempio, possono non rispettare l’obbligo di chiusura domenicale, festiva o di mezza giornata settimanale (Decreto legislativo 06/12/2011, n. 201, art. 31, com. 1 che ha modificato il Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, art. 3, com. 1, lett. d-bis).
La libertà di aprire nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di altra natura è un principio generale dell'ordinamento comunitario (Decreto legislativo 06/12/2011, n. 201, art. 31, com. 2). Sono esclusi gli esercizi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (anche quello urbano) e dei beni culturali.
Per tutela della salute si intende anche la tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo. Il rispetto della quiete pubblica, quale bene collettivo, è necessario per assicurare la salute dei cittadini e deve essere garantito dagli Enti pubblici competenti, tra cui i Comuni. La quiete pubblica è infatti un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
La disposizione dettata dal Decreto legislativo 06/12/2011, n. 201, art. 31, com. 1 non abroga la normativa in materia di inquinamento acustico, pertanto anche le attività commerciali individuate dal Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono ancora tenute ad osservarla.
Approfondimenti
Nell'ambito di liberalizzazione degli orari non rientrano:
- tutti gli esercizi con licenza di pubblico spettacolo (ad esempio le sale giochi), esclusi gli esercizi di somministrazione
- le attività artigianali (ad esempio i kebab, le pizzerie e le gelaterie da asporto)
- le farmacie (il Decreto legislativo 24/01/2012, n. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario)
- i distributori di carburanti, le tabaccherie e le edicole, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano in base a libertà assoluta, orari regolamentati dai Comuni o meccanismi di turnazione programmati.
- l'attività di somministrazione non assistita (consumo sul posto per artigiani alimentari).
Se un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande chiude temporaneamente per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi è necessario presentare comunicazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 109).