Chiedere l'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica e forestale

Chiedere l'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica e forestale

L'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:

Approfondimenti

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".

L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146) oppure un procedimento in forma semplificata (disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B).

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.

Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo previsto dal quinquennio stesso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).

Quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica

Non è invece richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149):

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici 
  • interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori
  • il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche i seguenti interventi e opere (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):

  • interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica elencati nell'Allegato A
  • particolari categorie di interventi esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell'articolo 4.
Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167), se sono stati realizzati lavori:

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Autorizzazione alla trasformazione del bosco

Occorre ottenere l'autorizzazione forestale per ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso. La trasformazione del bosco comprende ogni intervento artificiale che elimina la vegetazione esistente oppure asporta o modifica il suolo forestale per utilizzarlo in modo diverso da quello forestale (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43). Con la “trasformazione del bosco” cambia dunque la destinazione d’uso dell’area.

Non sono considerati interventi di "trasformazione del bosco":

  • tagli a raso e di utilizzazione
  • interventi selvicolturali che osservano le norme forestali
  • interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio.

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, dalle Comunità Montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza.

L'autorizzazione ha validità di tre anni.

Ogni volta che si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco occorre ottenere congiuntamente anche l'autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

In terreni gravati da vincolo idrogeologico è necessario ottenere l'autorizzazione per la trasformazione d’uso del suolo (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 2).

Se l'intervento non comporta anche disboscamento o mutamenti di destinazione d’uso di terreno boscato, l'autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata in "subdelega" dai Comuni dove ricadono le seguenti opere (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267, art. 7 e Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 3):

  • interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al 50% dell’esistente e comunque non superiori a 200 m²
  • posa in opera di cartelli e recinzioni
  • posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 kV, linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas, serbatoi interrati comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 m³
  • interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 m³, di sistemazione idraulica-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.

Se è previsto un intervento edilizio o un intervento di trasformazione d'uso del bosco, i relativi titoli abilitativi sostituiscono l'autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo. 

Per le trasformazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6 la conformità alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) è certificata da un tecnico abilitato (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 44, com. 2 e 2-bis).

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Ambiente
Sezioni: Vincolistica
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31