Depositare un atto di aggiornamento catastale (frazionamento)

Depositare un atto di aggiornamento catastale (frazionamento)

Ogni modifica nella stato dei terreni, avvenuto per nuova costruzione, ampliamento, demolizione o divisione di una particella, deve essere dichiarato in catasto attraverso un atto di aggiornamento predisposto da un professionista abilitato.

Per prevenire la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, gli atti di aggiornamento catastale devono essere depositati presso l'Agenzia delle Entrate (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, art. 30, com. 5) che, con risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, stabilisce che dal 1^ luglio 2025 non sarà più necessario provvedere, nei casi previsti, al deposito del tipo di frazionamento presso il Comune di riferimento, preliminarmente alla sua approvazione.

Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate è effettuato con le modalità previste dall'articolo 30, comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, preventivamente alla loro approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni, effettuata a cura dei professionisti incaricati.

Nella risoluzione è testualmente specificato che:
nel nuovo contesto delineato dal legislatore ed attuato dall’Agenzia, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell’atto di aggiornamento, quando ne ricorrono le condizioni, è la medesima Agenzia delle entrate che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell’avvenuto deposito al Comune competente mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.
Con l’approvazione dell’atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile, unitamente agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della menzionata comunicazione di avvenuto deposito, inviata dall’Agenzia delle entrate via PEC al Comune competente, e della relativa ricevuta di avvenuta consegna.

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Ultimo aggiornamento: 01/07/2025 07:59.32