Distributori di carburante privati

Distributori di carburante privati

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.

Questi impianti devono essere: 

  • completi di erogatore
  • di tipo omologato in base alla normativa vigente      
  • ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
  • destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.

Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 92 e Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 93.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Aggiungere nuovi prodotti

Per aggiungere nuovi prodotti, rispettando le norme di sicurezza, ambientali e fiscali, è necessario ottenere l’apposita autorizzazione come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698.

Distributori non soggetti ad autorizzazione

Per le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo non serve l’autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 91).

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Collaudo dell'impianto

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato. 

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Da questa procedura sono esclusi gli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e le direttive europee (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698).

Esercizio provvisorio dell'impianto

In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698).

Trasmissione delle verifiche quindicennali

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (articolo 1, comma 5 del Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143

La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31