Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti

Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti

Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione. È compresa anche l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.

L'attività di autoriparazione può essere svolta:

  • dal meccanico
  • dall'elettrauto
  • dal carrozziere
  • dal gommista.
Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (Legge 05/02/1992, n. 122, art. 7).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Non rientrano nell'attività di autoriparazione

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.

Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della Legge 05/02/1992, n. 122, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della Legge 05/02/1992, n. 122 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 58 in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

Il responsabile tecnico

Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:

  • deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/2009, n. 558, art. 10)
  • può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore è un ispettore tecnico che esegue la revisione periodica di questi veicoli (Allegato I del Decreto del Dirigente di struttura 25/05/2009, n. 5350).

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Emissioni in atmosfera

Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269).

Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31