Attività funebre

Attività funebre

L’attività funebre è il servizio che permette di:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
  • vendere le casse e altri articoli funebri
  • trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario:

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’attività deve avere (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32, com. 2):

La sede commerciale e l’autorimessa possono essere acquisite anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura. La durata e il contenuto di questi contratti devono garantire lo svolgimento dell’attività in modo continuativo e funzionale.

Approfondimenti

Sale del commiato

Se si vuole gestire anche sale del commiato, dopo aver avviato l'attività di agenzia funebre è necessario richiedere anche autorizzazione per la gestione di sale del commiato (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42).

Vendita di bare o altri articoli

Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Disbrigo di pratiche inerenti le onoranze funebri

Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.

Apertura ulteriori sedi commerciali

Per aprire ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32). L’incaricato deve possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31