Agriturismi

Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Il Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 12 e art. 14 e la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 155 definiscono le caratteristiche che devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 13, la Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 156 e art. 157 e il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definiscono i requisiti per realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.

Approfondimenti

Agriturismo in forma familiare

Un agriturismo ha forma familiare quando l’ospitalità in camere e per campeggiatori non supera complessivamente il limite massimo di dieci persone al giorno e presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

  • ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali
  • ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper
  • preparazione e somministrazione di alimenti all’interno dei fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno
  • lo svolgimento delle attività elencate dal Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 3, com. 3
Agriturismo in forma aziendale

L’agriturismo in forma aziendale presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

  • alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno
  • preparazione e somministrazione di alimenti per un numero massimo di 160 pasti al giorno
  • organizzazione delle attività elencate dal Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 3, com. 4
Certificato di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola

E’ necessario possedere il certificato che attesta la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola (Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 5).

Il certificato si ottiene presentando domanda tramite il portale regionale agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco.

Iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici

L’interessato deve essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristici (Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 6).

Per ottenere l’iscrizione occorre presentare domanda alla Regione utilizzando la modulistica approvata con Decreto del Dirigente di struttura 20/05/2016, n. 4503.

Comunicazione dei prezzi adottati

All'avvio dell'attività bisogna comunicare i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare.

Per le attività già avviate, entro il 1° ottobre di ogni anno bisogna comunicare i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 154).

Denuncia degli alloggiati e variazioni dei prezzi adottati

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».

A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» permette di:

  • semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB» 

  • adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT

  • modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.

La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.

Deroghe per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande

Nell'ambito del servizio agrituristico della somministrazione pasti e bevande il numero massimo di pasti che l’azienda agrituristica può somministrare nell’arco di un giorno e i giorni di apertura settimanali sono quelli riportati sul certificato di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.

Il Regolamento regionale 06/05/2008, n. 4, art. 10, com. 6-bis prevede che queste disposizioni possano essere derogate:

  • per un massimo di dieci eventi o iniziative aventi valenza territoriale all’anno, fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 157, com. 1 relativo alla quota dei prodotti utilizzati e avuto riguardo alla ricettività massima consentita dalle strutture aziendali. Gli eventi programmati devono essere comunicati al SUAP con almeno 15 giorni di anticipo.
  • per un massimo di dieci giorni l’anno è consentito derogare al numero dei giorni settimanali di apertura oggetto di segnalazione al SUAP, fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 157, com. 1 relativo alla quota dei prodotti utilizzati. Le giornate devono essere comunicate al SUAP con almeno 48 ore di anticipo. Per motivate esigenze sarà possibile effettuare la comunicazione nelle 48 ore successive alla giornata di apertura.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.31